Articolo 41 del Decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1973, n. 49
Articolo 40Articolo 42
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15 aprile 1973
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21 maggio 2004
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23 giugno 2023
Art. 41. (( 1. La Regione, le Province, i comuni e gli enti locali, considerata la natura fiduciaria dell'incarico, possono avvalersi del patrocinio legale dell'Avvocatura dello Stato, dell'avvocatura interna, ove costituita, o di soggetti esercenti la libera professione.
2. Gli enti di cui al comma 1 possono stipulare con l'Avvocatura dello Stato protocolli d'intesa volti a disciplinare materie, casi e modalita' di patrocinio. I protocolli di intesa possono essere stipulati anche dagli organismi rappresentativi degli enti locali, nel rispetto dell'autonomia di ciascun ente. ))
Entrata in vigore il 23 giugno 2023
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