Art. 19.
Il Presidente della giunta regionale e i Presidenti delle giunte provinciali quando intervengono alle sedute del Consiglio dei Ministri non hanno diritto di voto.
Il Presidente della giunta regionale e i Presidenti delle giunte provinciali sono invitati alle sedute del Consiglio dei Ministri, quando il Consiglio e' chiamato ad approvare disegni di legge, atti aventi valore di legge, atti o provvedimenti che riguardano la sfera di attribuzioni della regione o delle province.
Il Presidente della giunta regionale e il Presidente della giunta provinciale di Bolzano sono altresi' invitati alle sedute del Consiglio dei Ministri quando il Consiglio e' chiamato a deliberare su argomenti che comportano l'applicazione del principio della tutela delle minoranze linguistiche tedesca e ladina.
((Il presidente della giunta regionale e i presidenti delle giunte provinciali sono altresi' invitati, per essere sentiti, anche alle sedute dei comitati o collegi che, per legge o delega, trattino questioni di competenza del Consiglio dei Ministri, allorche' le questioni stesse riguardino, rispettivamente, la regione o le province))
Il Presidente della giunta regionale e i Presidenti delle giunte provinciali quando intervengono alle sedute del Consiglio dei Ministri non hanno diritto di voto.
Il Presidente della giunta regionale e i Presidenti delle giunte provinciali sono invitati alle sedute del Consiglio dei Ministri, quando il Consiglio e' chiamato ad approvare disegni di legge, atti aventi valore di legge, atti o provvedimenti che riguardano la sfera di attribuzioni della regione o delle province.
Il Presidente della giunta regionale e il Presidente della giunta provinciale di Bolzano sono altresi' invitati alle sedute del Consiglio dei Ministri quando il Consiglio e' chiamato a deliberare su argomenti che comportano l'applicazione del principio della tutela delle minoranze linguistiche tedesca e ladina.
((Il presidente della giunta regionale e i presidenti delle giunte provinciali sono altresi' invitati, per essere sentiti, anche alle sedute dei comitati o collegi che, per legge o delega, trattino questioni di competenza del Consiglio dei Ministri, allorche' le questioni stesse riguardino, rispettivamente, la regione o le province))