Art. 1. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l' art. 87 della Costituzione ;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri della sanita', dell'agricoltura e delle foreste e della marina mercantile;
Decreta:
Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo tra la Repubblica italiana e lo Stato spagnolo sulle condizioni sanitarie dei molluschi eduli oggetto di interscambio, firmato a Roma l'11 maggio 1979, a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformita' dell'art. 14 dell'accordo stesso.