Articolo 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597
Articolo 5Articolo 7
Versione
1 gennaio 1974
Art. 6. Classificazione dei redditi

Ai fini della determinazione della base imponibile i singoli redditi sono classificati nelle seguenti categorie:

Categoria A - Redditi fondiari;
Categoria B - Redditi di capitale;
Categoria C - Redditi di lavoro;
Categoria D - Redditi d'impresa;
Categoria E - Redditi diversi.

I redditi delle societa' in nome collettivo e in accomandita semplice, da qualsiasi fonte provengano e quale che sia l'oggetto della societa', sono considerati redditi d'impresa e determinati unitariamente secondo le norme relative a tali redditi.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1974
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