Articolo 60 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597
Articolo 59Articolo 61
Versione
1 gennaio 1974
Art. 60. Oneri di utilita' sociale



Le erogazioni liberali fatte a favore dei dipendenti per specifiche
finalita' di educazione, istruzione, ricreazione, beneficenza, culto o assistenza sociale sono deducibili per un ammontare complessivamente non superiore al cinque per mille dell'ammontare delle retribuzioni per lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione annuale.

Sono inoltre deducibili:

a) le erogazioni liberali fatte a favore di persone giuridiche
che perseguono esclusivamente finalita' comprese fra quelle indicate nel precedente comma o finalita' di ricerca scientifica, per un ammontare complessivamente non superiore al due per cento del reddito d'impresa dichiarato;

b) le erogazioni liberali fatte a favore di persone giuridiche
aventi sede nel Mezzogiorno che perseguono esclusivamente finalita' di ricerca scientifica, per un ammontare complessivamente non superiore al due per cento del reddito d'impresa dichiarato;

c) le erogazioni liberali fatte a favore di universita' e di
istituti di istruzione universitaria, per un ammontare complessivamente non superiore al due per cento del reddito d'impresa dichiarato.

Le erogazioni a titolo di liberalita' diverse da quelle considerate
dai commi precedenti non sono ammesse in deduzione.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1974
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