Articolo 69 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597
Articolo 68Articolo 70
Versione
1 gennaio 1974
Art. 69. Ammortamento dei beni immateriali



Per i diritti di brevetto industriale e gli altri diritti di
utilizzazione di opere dell'ingegno sono deducibili quote costanti di ammortamento del costo, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e al lordo degli eventuali contributi di terzi, rapportate alla durata di utilizzazione prevista dalla legge o dal contratto. Se la durata di utilizzazione non e' determinabile le quote di ammortamento sono deducibili in misura non superiore a un quinto del costo.

Le disposizioni del precedente comma valgono anche per i diritti di
utilizzazione dei marchi di fabbrica e di commercio, per i diritti di utilizzazione di processi, formule e simili e per i diritti di utilizzazione di informazioni relative ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico.

Le quote di ammortamento del valore di avviamento iscritto
nell'attivo del bilancio sono deducibili in misura non superiore a un quinto del valore stesso.

Per gli ammortamenti fatti in misura diversa da quelle indicate nei
precedenti commi si applicano le disposizioni del terzo e del quarto comma dell'art. 68. Le disposizioni dei commi primo, quinto e sesto dello stesso articolo valgono anche per l'ammortamento dei beni immateriali di cui al presente articolo.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1974
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente