Articolo 45 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597
Articolo 44Articolo 46
Versione
1 gennaio 1974
Art. 45. Riserve non costituite con utili


Non costituiscono reddito le somme percepite dai soci a titolo di ripartizione di riserve o altri fondi costituiti con saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta, con interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni o quote, con sopraprezzi di emissione delle azioni o quote.

Nel caso di imputazione a capitale delle riserve o fondi di cui al comma precedente non costituiscono reddito le azioni o quote gratuite distribuite ai soci ne' l'aumento gratuito del valore nominale delle azioni o quote gia' possedute.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1974
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