Articolo 58 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597
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8 novembre 1981
Art. 58. Interessi passivi



Gli interessi passivi, salvo quanto previsto nei successivi commi,
sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito di impresa, comprese le plusvalenze patrimoniali e le sopravvenienze attive, e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi, compresi quelli che fruiscono di esenzioni ed esclusi quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta; ((...)) Ai fini del rapporto i proventi immobiliari di cui al secondo comma dell'articolo 52 si computano nella misura ivi stabilita; i ricavi derivanti da cessioni di titoli e di valute estere si computano per la sola parte che eccede i relativi costi e senza tenere conto delle rimanenze; le rimanenze di cui agli articoli 62 e 63 si computano nei limiti degli incrementi formati nel periodo d'imposta.

Gli interessi passivi su prestiti contratti per l'acquisizione o la
costruzione di beni relativi all'impresa, diversi da quelli indicati nei primi due commi dell'art. 53, sono imputati ad aumento del costo dei beni stessi fino al periodo d'imposta anteriore a quello in cui ne e' o puo' esserne iniziata l'utilizzazione.

Per le imprese di nuova costituzione, salvo il disposto del
precedente comma, si applicano le disposizioni del quarto comma dell'art. 71.

Gli interessi passivi non computati nella determinazione del
reddito d'impresa a norma del presente articolo non danno diritto alla deduzione dal reddito complessivo prevista dall'art. 10.
Entrata in vigore il 8 novembre 1981
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