Articolo 23 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597
Articolo 22Articolo 24
Versione
1 gennaio 1974
Art. 23. Imputazione del reddito dominicale



Il reddito dominicale concorre a formare il reddito complessivo del
possessore del terreno per il periodo d'imposta in cui si e' verificato il possesso.

Nei Casi di contitolarita' del diritto reale sul terreno e di
coesistenza di piu' diritti reali su di esso il reddito dominicale concorre a formare il reddito complessivo di ciascun soggetto per la parte corrispondente al suo diritto.

Si presumono possessori del terreno i soggetti che risultano tali
dal catasto dei terreni al 31 agosto.

Se il soggetto iscritto in catasto ha cessato di essere possessore
del terreno, nella dichiarazione annuale devono essere indicati il nuovo possessore ed i titoli trascritti in base ai quali il possesso gli e' stato trasferito in tutto o in parte. In tal caso il reddito dominicale concorre a formare il reddito complessivo di ciascun possessore proporzionalmente alla durata del suo possesso nel periodo d'imposta, anche se la variazione catastale non sia stata ancora eseguita.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1974
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