Articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597
Articolo 6Articolo 8
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1 gennaio 1974
Art. 7. Periodo d'imposta

L'imposta e' dovuta per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.
L'imputazione dei redditi al periodo d'imposta e' regolata dalle norme relative alle varie categorie di redditi, salvo quanto stabilito nei successivi articoli 12, 13 e 14 per i redditi sui quali l'imposta si applica separatamente.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1974
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