Articolo 48 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597
Articolo 47Articolo 50
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Art. 48. Determinazione del reddito di lavoro dipendente



Il reddito di lavoro dipendente e' costituito da tutti i compensi
ed emolumenti, comunque denominati, percepiti nel periodo d'imposta in dipendenza del lavoro prestato, anche sotto forma di partecipazione agli utili e a titolo di sussidio o liberalita'.

Non concorrono a formare il reddito i contributi versati dal datore
di lavoro e dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine previdenziale o assistenziale in ottemperanza a disposizioni di legge, di contratti collettivi o di accordi aziendali, ancorche' commisurati alle retribuzioni, ne' i compensi riversibili di cui alla lettera b) dell'art. 47.

((Le indennita' di trasferta concorrono a formare il reddito per la
parte eccedente il limite di lire 60 mila al giorno, elevato a lire 100 mila per le trasferte all'estero. In caso di rimborso documentato delle spese di alloggio ovvero di alloggio fornito gratuitamente i predetti limiti sono ridotti di un terzo)) . Gli assegni di sede e le altre indennita' percepiti per servizi prestati all'estero concorrono nella misura del quaranta per cento del loro ammontare. Se per i servizi prestati all'estero dai dipendenti delle amministrazioni dello Stato la legge prevede la corresponsione di una indennita' base e di maggiorazioni ad essa collegate concorre a formare il reddito la sola indennita' base nella misura del quaranta per cento. ((21))

Le indennita' indicate alla lettera d) dell'art. 47 costituiscono
reddito nella misura del quaranta per cento del loro ammontare al netto dei contributi previdenziali. (13)

Le rendite e gli assegni di cui alle lettere e) ed f) dell'art. 47
sono valutati nella misura risultante dai relativi titoli e senza alcuna deduzione.

Per le indennita' e le altre somme di cui alla lettera e) dell'art.
12 valgono le disposizioni dell'art. 14.

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AGGIORNAMENTO (13)


La L. 24 aprile 1980, n. 146 ha disposto (con l'art. 2) che
"Nell' articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 , e successive modificazioni, la misura del quaranta per cento, indicata nel quarto comma, e' elevata al settanta per cento".

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AGGIORNAMENTO (21)


Il D.L. 1 dicembre 1983, n. 653 , convertito con modificazioni dalla
L. 28 gennaio 1984, n. 6 , ha disposto (con l'art. 4) che la presente modifica ha effetto dal 1 gennaio 1984.
Entrata in vigore il 14 marzo 1988
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