Articolo 17 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597
Articolo 16Articolo 18
Versione
1 gennaio 1974
Art. 17. Scomputo delle ritenute d'acconto



Dall'imposta determinata a norma dei precedenti articoli si
scomputano le ritenute d'acconto operate sui redditi che concorrono a formare il reddito complessivo e su quelli tassati separatamente.

Se l'ammontare delle ritenute e' superiore a quello della imposta
dovuta il contribuente ha diritto al rimborso dell'eccedenza.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1974
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