Articolo 65 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597
Articolo 64Articolo 66
Versione
1 gennaio 1974
Art. 65. Accantonamenti di quiescenza e previdenza



Gli accantonamenti relativi al trattamento di quiescenza e di
previdenza del personale sono deducibili nei limiti delle quote maturate nel periodo d'imposta in conformita' alle disposizioni legislative e contrattuali che regolano il rapporto di lavoro dei singoli dipendenti.

Ai fini della determinazione del reddito d'impresa i maggiori
accantonamenti necessari per adeguare i fondi di quiescenza e di previdenza a sopravvenute modificazioni normative e retributive non possono essere ripartiti in piu' di tre periodi d'imposta, compreso quello di decorrenza degli effetti delle modificazioni.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1974
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