Articolo 74 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597
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Versione
1 gennaio 1974
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Versione
8 novembre 1981
Art. 74. Norme generali sui componenti del reddito d'impresa



I ricavi, proventi, costi e oneri concorrono a formare il reddito
d'impresa nell'esercizio di competenza a meno che la loro esistenza non sia ancora certa o il loro ammontare non sia ancora determinabile in modo oggettivo, nel qual caso sono imputati al reddito del periodo d'imposta in cui si verificano tali condizioni.

((I costi e gli oneri sono deducibili se ed in quanto si
riferiscono ad attivita' da cui derivano ricavi o proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa; se non sono suscettibili di imputazione specifica si deducono nella proporzione stabilita dal primo comma dell'articolo 58))

I costi e gli oneri non sono ammessi in deduzione se non risultano
imputati al conto dei profitti e delle perdite allegate alla dichiarazione. Sono tuttavia deducibili quelli imputati al conto dei profitti e delle perdite di un periodo d'imposta precedente se e nella misura in cui la deduzione e' stata rinviata a norma degli articoli precedenti.

Non sono ammessi in deduzione i costi e gli oneri di cui e'
prescritta la registrazione in apposite scritture ai fini dell'imposta sul reddito, se la registrazione e' stata omessa o e' stata eseguita irregolarmente, salvo che si tratti di irregolarita' meramente formali.
Entrata in vigore il 8 novembre 1981
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