Articolo 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597
Articolo 45Articolo 47
Versione
1 gennaio 1974
Art. 46. Reddito di lavoro dipendente



Il reddito di lavoro dipendente e' quello derivante dal lavoro
prestato con qualsiasi qualifica alle dipendenze e sotto la direzione di altri, compreso quello a domicilio quando sia considerato lavoro dipendente secondo le norme della legislazione sul lavoro.

Costituiscono reddito di lavoro dipendente anche le pensioni o gli
assegni ad esse equiparati e le indennita' e altre somme di cui alla lettera e) dell'art. 12.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1974
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