Articolo 87 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597
Articolo 86Articolo 88
Versione
1 gennaio 1974
Art. 87. Redditi dominicali dei terreni e redditi agrari



Per i periodi d'imposta anteriori a quello in cui avranno effetto
le modificazioni derivanti dalla prima revisione delle tariffe d'estimo effettuata ai sensi del terzo comma dell'art. 24 e del secondo comma dell'art. 30 i redditi dominicali dei terreni e i redditi agrari saranno aggiornati mediante l'applicazione di coefficienti stabiliti almeno ogni biennio con decreto del Ministro per le finanze, anche per singoli comuni o sezioni censuarie e per singole qualita' e classi, su conforme parere della commissione censuaria centrale, tenute anche presenti le eventuali segnalazioni dei comuni interessati.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1974
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