Articolo 16 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597
Articolo 15Articolo 16 bis
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6 marzo 1986
Art. 16. (((Detrazioni per i redditi di lavoro dipendente).


Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o piu' redditi di lavoro dipendente spetta una detrazione dall'imposta lorda di L. 492.000, rapportata al periodo di lavoro o di pensione nell'anno.

Se il reddito di lavoro dipendente non supera 11 milioni di lire annui, spetta altresi' una detrazione, rapportata al periodo di lavoro o di pensione nell'anno, di L. 156.000.

Se l'ammontare del reddito di lavoro dipendente e' superiore a lire 11 milioni, la detrazione spetta nella misura necessaria ad evitare che l'ammontare residuo di tale reddito scenda al di sotto dell'importo risultante dall'applicazione dell'imposta, diminuita della detrazione, a un reddito di lavoro dipendente pari a lire 11 milioni.

Le detrazioni competono in aggiunta a quelle previste nell'articolo 15 e fino alla concorrenza dell'imposta lorda relativa ai redditi di lavoro dipendente che concorrono alla formazione del reddito complessivo))
Entrata in vigore il 6 marzo 1986
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