Articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597
Articolo 7Articolo 9
Versione
1 gennaio 1974
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Versione
14 marzo 1988
Art. 8. Determinazione del reddito complessivo

Il reddito complessivo si determina sommando i redditi netti di ogni categoria che concorrono a formarlo e sottraendo le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e dall'esercizio di arti e professioni, ad esclusione di quelle relative a cespiti che fruiscono di esenzioni. Le perdite delle societa' in nome collettivo e in accomandita semplice, e quelle delle societa' o associazioni di cui alla lettera c) del terzo comma dell'art. 5 derivanti dall'esercizio dell'arte o professione, si sottraggono per ciascun socio o associato nella proporzione stabilita dall'art. 5.
((Se l'ammontare della perdita derivante dall'esercizio di imprese commerciali supera l'ammontare dei redditi la differenza, se e' stata tenuta la contabilita' ordinaria, puo' essere portata in diminuzione del reddito complessivo dei periodi di imposta successivi ma non oltre il quinto)) . ((27)) ------------ AGGIORNAMENTO (27)
Il D.L. 19 dicembre 1984, n. 853 , convertito con modificazioni dalla L. 17 febbraio 1985, n. 17 , ha disposto (con l'art. 3, comma 17) che la presente modifica si applica per le perdite relative a periodi d'imposta chiusi dopo il 31 dicembre 1984.
Entrata in vigore il 14 marzo 1988
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