Articolo 34 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597
Articolo 33Articolo 35
Versione
1 gennaio 1974
Art. 34. Determinazione del reddito dei fabbricati



Il reddito dei fabbricati e' costituito dal reddito medio
ordinario, al netto delle spese di riparazione e manutenzione e di ogni altra eventuale spesa o perdita, ritraibile da ciascuna unita' immobiliare urbana. Il reddito medio ordinario e' determinato, secondo le norme della legge catastale, mediante l'applicazione delle tariffe di estimo stabilite per ciascuna categoria e classe, ovvero, per i fabbricati a destinazione speciale o particolare, mediante stima diretta.

Le tariffe d'estimo e i redditi dei fabbricati a destinazione
speciale o particolare sono sottoposti a revisione quando se ne manifesti l'esigenza per sopravvenute variazioni di carattere permanente nella capacita' di reddito delle unita' immobiliari e comunque ogni dieci anni. La revisione e' disposta con decreto del Ministro per le finanze su parere conforme della commissione censuaria centrale e puo' essere effettuata per singole zone censuarie. Prima di procedervi gli uffici tecnici erariali devono sentire i comuni interessati.

Le modificazioni derivanti dalla revisione hanno effetto dall'anno
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del nuovo prospetto delle tariffe, ovvero, nel caso di stima diretta, dall'anno in cui e' stato notificato il nuovo reddito al possessore iscritto in catasto.

Il reddito delle unita' immobiliari non ancora iscritte in catasto
e' determinato, fino all'iscrizione, comparativamente a quello delle unita' similari gia' iscritte.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1974
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