Articolo 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597
Articolo 10Articolo 12
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1 gennaio 1974
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1 gennaio 1975
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6 marzo 1986
Art. 11. (((Determinazione dell'imposta).

L'imposta lorda e' determinata applicando al reddito complessivo, al netto delle deduzioni previste nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
fino a 6 milioni di lire 12 per cento;
oltre 6 fino a 11 milioni di lire 22 per cento;
oltre 11 fino a 28 milioni di lire 27 per cento;
oltre 28 fino a 50 milioni di lire 34 per cento;
oltre 50 fino a 100 milioni di lire 41 per cento;
oltre 100 fino a 150 milioni di lire 48 per cento;
oltre 150 fino a 300 milioni di lire 53 per cento;
oltre 300 fino a 600 milioni di lire 58 per cento;
oltre 600 milioni di lire 62 per cento))
Entrata in vigore il 6 marzo 1986
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