Dall'imposta lorda si detraggono per carichi di famiglia:
1) L. 360.000 per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato; ((32))
2) le seguenti somme per i figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, minori di eta' o permanentemente inabili al lavoro e per quelli di eta' non superiore a ventisei anni dediti agli studi o a tirocinio gratuito:
L. 48.000 per un figlio;
L. 96.000 per due figli;
L. 144.000 per tre figli;
L. 192.000 per quattro figli;
L. 240.000 per cinque figli;
L. 288.000 per sei figli;
L. 336.000 per sette figli;
L. 384.000 per otto figli;
L. 48.000 per ogni altro figlio;
3) L. 96.000 per ciascuna delle persone indicate nell' articolo 433 del codice civile , tranne quelle indicate al precedente n. 2), che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria.
La detrazione per i figli previsti al numero 2) del comma precedente spetta in misura doppia:
a) se il contribuente e' coniugato con l'altro genitore e ha diritto alla detrazione prevista al numero 1) del comma precedente;
b) se l'altro genitore manca e il contribuente e' coniugato e non e' legalmente ed effettivamente separato;
c) per i figli rimasti esclusivamente a carico del contribuente nei casi di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio con l'altro genitore e di separazione legale ed effettiva da questi;
d) per i figli naturali non riconosciuti dall'altro genitore;
e) per i figli naturali riconosciuti anche dall'altro genitore ma esclusivamente a carico del contribuente;
f) per i figli adottivi e per gli affidati o affiliati del solo contribuente.
Se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non e' coniugato o e' legalmente ed effettivamente separato, come pure se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non e' coniugato o e' legalmente ed effettivamente separato, la detrazione prevista al numero 1) del primo comma si applica per il primo figlio e la somma detraibile in relazione al numero dei figli, comprendendo tra questi anche il primo, e' raddoppiata e successivamente ridotta di L. 96.000.
Le detrazioni per carichi di famiglia spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono non abbiano redditi propri per ammontare complessivamente superiore a L. 3.000.000, al lordo degli oneri deducibili, e lo attestino nella dichiarazione dei redditi o in apposito allegato; per i figli minori, compresi quelli adottivi e gli affidati o affiliati, l'attestazione deve essere fatta dal contribuente. Nelle ipotesi di cui alle lettere c) ed e) del secondo comma la detrazione per i figli spetta in misura doppia a condizione che il contribuente attesti che i figli sono esclusivamente a suo carico.
Le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste.
Ai fini del limite di reddito di cui al quarto comma si tiene conto anche dei redditi esenti dall'imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, se di ammontare complessivamente superiore a L. 2.000.000. Non si tiene conto:
a) degli interessi ed altri proventi dei titoli emessi dallo Stato;
b) delle pensioni sociali;
c) delle pensioni di guerra e relative indennita' accessorie;
d) delle pensioni, indennita' e assegni erogati dal Ministero dell'interno ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi civili;
e) degli assegni accessori annessi alle pensioni privilegiate di prima categoria;
f) dell'assegno annesso alla medaglia d'oro al valore militare.
--------------- AGGIORNAMENTO (32) Il D.L. 14 marzo 1988, n. 70 , convertito con modificazioni dalla L. 13 maggio 1988, n. 154 , ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la detrazione per il coniuge a carico non legalmente ed effettivamente separato prevista nel n. 1) del primo comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 , e successive modificazioni, e' elevata da lire 360 mila a lire 420 mila per l'anno 1987. I sostituti di imposta procedono all'applicazione delle disposizioni del presente comma in sede di conguaglio di fine anno 1987".