Articolo 31 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597
Articolo 30Articolo 32
Versione
1 gennaio 1974
Art. 31. Perdite per mancata coltivazione e per eventi naturali



Nelle ipotesi previste dal primo e dal secondo comma dell'art. 27
il reddito agrario dei fondi rustici di cui all'ultimo comma dello stesso articolo non concorre a formare il reddito complessivo del possessore o dell'affittuario.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1974
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