Articolo 39 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597
Articolo 38Articolo 40
Versione
1 gennaio 1974
Art. 39. Costruzioni rurali



Non costituiscono redditi di fabbricati i redditi attribuibili alle
costruzioni o porzioni di costruzioni rurali, e relative pertinenze, appartenenti al possessore o allo affittuario dei terreni cui servono e destinate:

a) all'abitazione delle persone addette alla manuale coltivazione
della terra, alla custodia dei fondi, del bestiame e degli edifici rurali ed alla vigilanza dei lavoratori agricoli, nonche' delle persone di famiglia conviventi a loro carico;

b) al ricovero degli animali di cui alla lettera b) dell'art. 28
e di quelli occorrenti per la coltivazione dei terreni;

c) alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte
occorrenti per la coltivazione;

d) alla conservazione dei prodotti agricoli e alle attivita' di
manipolazione e trasformazione di cui al secondo comma dell'art. 28.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1974
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