Articolo 83 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597
Articolo 82Articolo 84
Versione
1 gennaio 1974
Art. 83. Rapporti tributari in corso



I tributi indicati nell'art. 82 continuano ad applicarsi in relazione ai presupposti di imposizione verificatisi anteriormente al 1° gennaio 1974.

La disposizione del comma precedente si applica anche per i redditi percepiti dopo il 31 dicembre 1973 che secondo le disposizioni in vigore a tale data sono imputabili al periodo d'imposta in cui e' sorto il diritto alla percezione, ancorche' secondo, le disposizioni del presente decreto siano imputabili al periodo d'imposta in cui sono effettivamente percepiti.

Nelle ipotesi contemplate dal presente articolo restano fermi gli >obblighi, i termini e le procedure accertamento stabiliti dalle
disposizioni relative ai tributi indicati nell'art. 82.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1974
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente