Articolo 54 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597
Articolo 53Articolo 55
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1 gennaio 1974
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31 dicembre 1980
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14 marzo 1988
Art. 54. Plusvalenze patrimoniali



Le plusvalenze dei beni relativi all'impresa, diversi da quelli
indicati nei primi due commi dell'art. 53, concorrono a formare il reddito d'impresa nel periodo d'imposta nel quale sono realizzate mediante la cessione dei beni a titolo oneroso.

La plusvalenza e' costituita dal maggior valore realizzato rispetto
all'ultimo valore riconosciuto ai fini dell'imposta sul reddito, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione, ivi compresa l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili.

Nel caso di permuta la plusvalenza e' determinata con riferimento
al valore normale del bene ricevuto, aumentato o diminuito dell'eventuale conguaglio in denaro. Se il bene ricevuto in permuta e' un bene ammortizzabile e viene iscritto in bilancio allo stesso valore per il quale vi era iscritto il bene dato in permuta, la plusvalenza e' costituita soltanto dal conguaglio in denaro eventualmente pattuito a favore dell'imprenditore.

Nel caso di conferimento in societa' la plusvalenza e' determinata
con riferimento al valore delle azioni o quote ricevute, assumendo come tale la media dei prezzi di compenso dell'ultimo trimestre se si tratta di azioni quotate in borsa e il valore normale dei beni conferiti in ogni altro caso.

Le plusvalenze realizzate ai sensi dei precedenti commi non
concorrono a formare il reddito d'impresa se e nella misura in cui siano accantonate in apposito fondo del passivo e siano reinvestite in beni ammortizzabili entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello del realizzo. All'atto del reinvestimento l'ammontare reinvestito sara' trasferito al fondo di ammortamento e le quote annue di ammortamento saranno calcolate sulla differenza fra il costo dei beni acquistati o costruiti e l'ammontare reinvestito.
L'ammontare non reinvestito entro il secondo periodo d'imposta concorrera' a formare il reddito del periodo stesso.

((Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche nei
confronti delle imprese esonerate dalla tenuta delle scritture contabili ordinarie ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. A tal fine l'ammontare delle plusvalenze realizzate dovra' essere annotato nel registro tenuto agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto; i soggetti esonerati degli adempimenti relativi all'imposta sul valore aggiunto dovranno annotare l'ammontare della plusvalenza realizzata nell'apposito registro previsto dal terzo comma dell'art. 18 del citato decreto. All'atto del reinvestimento della plusvalenza dovra' essere attivato apposito prospetto in cui deve essere indicato, distintamente per ciascuno dei beni acquistati, il costo ammortizzabile determinato ai sensi dell'art. 68 del presente decreto, l'ammontare della plusvalenza trasferita al fondo di ammortamento, il costo residui ammortizzabile e, successivamente per ciascun anno, le quote di annuali ammortamenti.))

Le plusvalenze, determinate con riferimento al valore normale dei
beni, si considerano realizzate e concorrono a formare il reddito d'impresa anche nel caso di destinazione dei beni al consumo personale o familiare dell'imprenditore o ad altre finalita' estranee all'esercizio dell'impresa.

Nei confronti delle societa' in nome collettivo e in accomandita
semplice si considerano relativi all'impresa tutti i beni ad esse appartenenti e le plusvalenze, determinate con riferimento al valore normale dei beni, concorrono a formare il reddito anche se distribuite ai soci prima dell'alienazione o mediante assegnazione dei beni.

In caso di cessione o di liquidazione dell'azienda le plusvalenze
realizzate, compreso il valore di avviamento, non costituiscono reddito d'impresa e sono tassate a norma dell'art. 12, lettera a) e dell'art. 13.
Entrata in vigore il 14 marzo 1988
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