Articolo 30 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597
Articolo 28Articolo 31
Versione
1 gennaio 1974
Art. 30. Determinazione del reddito agrario



Il reddito agrario e' costituito dalla parte, del reddito medio
ordinario del terreno imputabile al capitale di esercizio e al lavoro di organizzazione della produzione ed e' determinato mediante l'applicazione di tariffe di estimo stabilite per ciascuna qualita' e classe secondo le norme della legge catastale.

Le tariffe d'estimo sono sottoposte a revisione secondo le
disposizioni dell'art. 24. Alle revisioni si procede contemporaneamente a quelle previste nel detto articolo agli effetti del reddito dominicale.

Le revisioni del classamento disposte ai sensi degli articoli 25 e
26 valgono anche per i redditi agrari. Per i terreni condotti in affitto o in forma associata le denunce di cui all'art. 26 possono essere presentate anche dall'affittuario o da uno degli associati.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1974
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