Articolo 55 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597
Articolo 53Articolo 56
Versione
1 gennaio 1974
Art. 55. Sopravvenienze attive



Concorrono a formare il reddito d'impresa le sopravvenienze attive
derivanti dal conseguimento di proventi a fronte di costi od oneri dedotti o di passivita' iscritte in bilancio in precedenti periodi d'imposta e quelle derivanti dalla sopravvenuta insussistenza di costi od oneri dedotti o di passivita' iscritte in bilancio in precedenti periodi d'imposta.

Ai fini del precedente comma sono inoltre considerati
sopravvenienze attive:

a) le somme in danaro e i beni in natura ricevuti a titolo di
contributo o di liberalita', ad esclusione dei contributi in conto esercizio corrisposti in base a norma di legge dallo Stato e da altri enti pubblici;

b) il valore nominale delle azioni ricevute gratuitamente e
l'aumento gratuito del valore nominale di quelle gia' possedute, sempre che i titoli azionari non siano compresi fra i beni al cui scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa e salvi i casi previsti dal secondo comma dell'art. 45;

c) il valore nominale delle quote di societa' a responsabilita'
limitata ricevute gratuitamente e l'aumento gratuito del valore nominale di quelle gia' possedute, salvi i casi previsti dal secondo comma dell'art. 45.

Nei confronti delle societa' in nome collettivo o in accomandita
semplice regolarmente costituite non si considerano sopravvenienze attive i versamenti fatti dai soci in proporzione alle quote di partecipazione ne' la rinuncia da parte dei soci, nella stessa proporzione, ai crediti derivanti da precedenti finanziamenti.

Se le somme ricevute o corrispondenti al valore normale dei beni
ricevuti, ovvero il valore nominale o l'aumento del valore nominale dei beni di cui alle lettere b) e c), vengono accantonati in apposito fondo del passivo, essi concorrono a formare il reddito d'impresa nel periodo d'imposta e nella misura in cui il fondo e' utilizzato per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio o in cui i beni ricevuti vengono destinati all'uso personale o familiare dell'imprenditore o ad altre finalita' estranee all'esercizio dell'impresa o assegnati ai soci.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1974
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