d'imposta in cui sono stati sostenuti, ovvero in quote costanti nel periodo stesso e nei periodi successivi ma non oltre il quarto. Ai contributi corrisposti a norma di legge dallo Stato o da altri enti pubblici a fronte di tali costi si applica l'ultimo comma dell'art. 55))
Le spese di pubblicita' sono deducibili o per l'intero ammontare
nel periodo d'imposta in cui sono state sostenute o per quote costanti nel periodo stesso e nei due successivi.
Ogni altro costo ad utilizzazione pluriennale e' deducibile nel
limite della quota imputabile a ciascun periodo d'imposta.
I costi ad utilizzazione pluriennale, comprese le spese di
costituzione, sostenuti dalle imprese di nuova costituzione, nei periodi d'imposta anteriori a quello in cui sono stati conseguiti i primi ricavi sono deducibili nel periodo stesso e nei quattro successivi per una parte non superiore, in ciascun periodo, al cinquanta per cento del loro ammontare complessivo. Gli interessi passivi sostenuti dalle imprese stesse nei suddetti periodi d'imposta sono deducibili, nella proporzione di cui al primo comma dell'art. 58, per un quinto del loro ammontare nel periodo d'imposta in cui sono Stati conseguiti i primi ricavi e per un quinto in ciascuno dei quattro periodi d'imposta successivi.