Articolo 52 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597
Articolo 51Articolo 53
Versione
1 gennaio 1974
Art. 52. Determinazione del reddito



Il reddito d'impresa e' costituito dagli utili netti conseguiti nel periodo d'imposta, determinati in base alle risultanze del conto dei profitti e delle perdite con le variazioni derivanti dai criteri stabiliti nelle successive disposizioni di questo titolo.

Nella determinazione degli utili netti non si tiene conto delle perdite relative ai cespiti che fruiscono di esenzione ne' dei proventi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta ne' dei proventi e dei costi relativi agli immobili indicati nell'art. 21 che non costituiscano beni strumentali per l'esercizio dell'impresa. I redditi di tali immobili concorrono a formare il reddito di impresa nell'ammontare determinato secondo le disposizioni del titolo 11.

Per gli utili derivanti dalla partecipazione in societa' semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice si applicano le disposizioni dell'art. 5.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1974
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