Articolo 80 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597
Articolo 79Articolo 81
Versione
1 gennaio 1974
Art. 80. Altri redditi



Alla formazione del reddito complessivo, per il periodo d'imposta e
nella misura in cui e' stato percepito, concorre ogni altro reddito diverso da quelli espressamente considerati dalle disposizioni del presente decreto.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1974
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