Articolo 67 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597
Articolo 66Articolo 68
Versione
1 gennaio 1974
Art. 67. Altri accantonamenti



Gli accantonamenti iscritti in apposito fondo del passivo a fronte
di lavori ciclici di manutenzione e revisione delle navi e degli aeromobili sono deducibili nei limiti del cinque per cento del costo di ciascuna nave o aeromobile risultante all'inizio del periodo d'imposta dal registro dei beni ammortizzabili e riconosciuto ai fini dell'imposta sul reddito. La differenza tra l'ammontare complessivamente dedotto e il costo effettivamente sostenuto concorre a formare il reddito d'impresa nel periodo d'imposta in cui ha termine il ciclo.

Non sono ammesse deduzioni per accantonamenti diversi da quelli
espressamente considerati dalle disposizioni di questo titolo.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1974
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