Articolo 40 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597
Articolo 39Articolo 41
Versione
1 gennaio 1974
Art. 40. Immobili adibiti ad attivita' commerciali



I redditi degli immobili che costituiscono beni strumentali per
l'esercizio di imprese commerciali da parte del loro possessore o da parte del soggetto cui sono imputabili i redditi del possessore o da parte di soggetti i cui redditi sono imputabili al possessore a norma dell'art. 4, e quelli degli immobili posseduti da societa' in nome collettivo e in accomandita semplice, non sono considerati redditi fondiari e concorrono a formare il reddito complessivo come componenti del reddito di impresa.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1974
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