Articolo 57 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597
Articolo 56Articolo 58
Versione
1 gennaio 1974
Art. 57. Perdite, sopravvenienze passive e minusvalenze patrimoniali



Nella determinazione del reddito d'impresa si tiene conto:

a) delle perdite e delle sopravvenienze passive derivanti dal
mancato conseguimento di ricavi e proventi imputati al conto dei profitti e delle perdite in precedenti periodi d'imposta nonche' di quelle costituite da oneri o maggiori oneri sostenuti in relazione a ricavi e proventi imputati al conto dei profitti e delle perdite in precedenti periodi di imposta;

b) delle perdite e delle sopravvenienze passive derivanti dalla
eliminazione totale o parziale di attivita' iscritte in bilancio in precedenti periodi d'imposta;

c) delle minusvalenze patrimoniali conseguenti alle cessioni e
alle altre operazioni considerate nell'art. 54, determinate con gli stessi criteri ivi stabiliti per la determinazione delle plusvalenze.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1974
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