Articolo 21 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597
Articolo 20Articolo 22
Versione
1 gennaio 1974
Art. 21. Redditi fondiari



Per redditi fondiari si intendono i redditi inerenti ai terreni e
ai fabbricati, situati nel territorio dello Stato, che sono o devono essere iscritti nel catasto dei terreni o nel catasto edilizio.

I redditi fondiari si distinguono in redditi dominicali dei
terreni, redditi agrari e redditi dei fabbricati.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1974
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