Articolo 72 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597
Articolo 73Articolo 75
Versione
11 dicembre 1977
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Versione
2 marzo 1983
Art. 72-bis. (Particolari categorie di imprese minori).



Per le imprese artigiane iscritte nell'albo previsto dalla legge 25
luglio 1956, n. 860 e per le imprese autorizzate all'esercizio delle attivita' di commercio al minuto, di prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande nei pubblici esercizi e nelle mense aziendali, nonche' per gli intermediari e rappresentanti di commercio, esclusi i commissionari, se i ricavi conseguiti nel periodo d'imposta, determinati a norma degli ultimi due commi dell' art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , non abbiano superato ((diciotto milioni di lire)) il reddito imponibile e' determinato applicando all'ammontare dei ricavi i seguenti coefficienti di redditivita' e aggiungendo le plusvalenze patrimoniali eventualmente realizzate:

((a) imprese artigiane e in genere esercenti trasporti e
attivita' connesse, prestazioni alberghiere, somministrazioni di alimenti e bevande nei pubblici esercizi e nelle mense aziendali; sull'ammontare dei ricavi fino a dieci milioni di lire il coefficiente 30 per cento, per i ricavi superiori a dieci milioni ma non a quattordici milioni di lire il coefficiente 35 per cento e per i ricavi superiori a quattordici milioni sino a diciotto milioni di lire il coefficiente 40 per cento;

b) commercianti al minuto compresi gli ambulanti; sull'ammontare
dei ricavi fino a dieci milioni di lire il coefficiente 20 per cento, per i ricavi superiori a dieci milioni ma non a quattordici milioni di lire il coefficiente 30 per cento e per i ricavi superiori a quattordici milioni di lire sino a diciotto milioni di lire il coefficiente 35 per cento;

c) vendita di generi di monopoli e di valori bollati postali e
simili; sull'ammontare dei ricavi fino a dieci milioni di lire il coefficiente 50 per cento, per i ricavi superiori a dieci milioni ma non a quattordici milioni di lire il coefficiente 55 per cento e per i ricavi superiori a quattordici milioni di lire fino a diciotto milioni di lire il coefficiente 60 per cento;

d) intermediari e rappresentanti di commercio; sull'ammontare dei
ricavi fino a dieci milioni di lire il coefficiente 50 per cento, per i ricavi superiori a dieci milioni ma non a quattordici milioni di lire il coefficiente 55 per cento e per i ricavi superiori a quattordici milioni sino a diciotto milioni di lire il coefficiente 60 per cento))

Il contribuente che non intende avvalersi delle disposizioni del
presente articolo deve darne comunicazione all'ufficio nella dichiarazione annuale dei redditi.
Entrata in vigore il 2 marzo 1983
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