Il trattamento di fine rapporto e le altre indennita' equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente di cui alla lettera e) dell'articolo 12, sono imponibili per un importo che si determina riducendo il loro ammontare netto di una somma pari a lire 500.000 per ciascun anno preso a base di commisurazione con esclusione dei periodi di anzianita' convenzionali; per i periodi inferiori all'anno la riduzione e' rapportata a mese. Se il rapporto si svolge per un numero di ore inferiore a quello ordinario previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria, la somma e' proporzionalmente ridotta. La imposta si applica con l'aliquota, con riferimento all'anno in cui e' sorto il diritto alla percezione, corrispondente all'importo che risulta dividendo il predetto ammontare netto per il numero degli anni e frazione di anno preso a base di commisurazione e moltiplicando il risultato per dodici.
Le altre indennita' e somme indicate alla lettera e) dell'articolo 12, anche se commisurate alla durata del rapporto di lavoro e anche se corrisposte da soggetti diversi, sono imponibili per il loro ammontare netto complessivo con l'aliquota determinata agli effetti del comma precedente. Tuttavia le medesime indennita' e somme, se percepite a titolo definitivo per effetto della cessazione del solo rapporto con il soggetto erogatore, sono imponibili per il loro ammontare netto con l'aliquota determinata con il criterio di cui al precedente comma.
Se per il lavoro prestato anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 29 maggio 1982, n. 297, il trattamento di fine rapporto risulta calcolato in misura superiore ad una mensilita' della retribuzione annua per ogni anno preso a base di commisurazione, ai fini della determinazione dell'aliquota ai sensi del primo comma non si tiene conto dell'eccedenza.
Per i redditi indicati alle lettere f) e g) dell'articolo 12 l'imposta si applica anche sulle eventuali anticipazioni, salvo conguaglio all'atto della liquidazione definitiva. Sulle anticipazioni relative al trattamento di fine rapporto e alle indennita' equipollenti l'imposta si applica, salvo conguaglio all'atto della liquidazione definitiva, a norma del primo comma; sulle anticipazioni relative alle altre indennita' e somme di cui al secondo comma la imposta si applica, salvo conguaglio all'atto della liquidazione definitiva, con l'aliquota minima della tabella delle aliquote IRPEF)) ----------- AGGIORNAMENTO (34)
Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 27 giugno 1986, n. 178 (in G.U. 1ª s.s. 16/7/1986, n. 34), ha dihiarato l'illeggittimita' costituzionale dell' art. 2 della L. 26 settembre 1985, n. 482 (che ha modificato il presente articolo) "nella parte in cui non prevedono che dall'imponibile da assoggettare ad imposta vada detratta anche una somma pari alla percentuale dell'indennita' di buonuscita (di cui all' art. 3 del d.P.R. n. 1032 del 1973 ), corrispondente al rapporto esistente alla data del collocamento a riposo tra il contributo del 2,50 posto a carico del pubblico dipendente e l'aliquota complessiva del contributo previdenziale obbligatorio versato al Fondo di previdenza dell'E.N.P.A.S".
----------- AGGIORNAMENTO (36)
Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 22-23 maggio 1991, n. 231 (in G.U. 1ª s.s. 5/6/1991, n. 22) ha dichiarato l'illeggittimita' costituzionale dell' art. 2 della L. 26 settembre 1985, n. 482 (che ha modificato il presente articolo) "nella parte in cui non prevedono, per le indennita' di buonuscita erogate dall'Opera previdenza e assistenza a favore del personale delle ferrovie dello Stato, che dall'imponibile da assoggettare ad imposta vada detratta una somma pari alla percentuale dell'indennita' di buonuscita corrispondente al rapporto esistente, alla data del collocamento a riposo, tra il contributo posto a carico dell'iscritto e l'aliquota complessiva del contributo previdenziale obbligatorio versato ai sensi dell' art. 36, numeri 1 e 2 della l. 14 dicembre 1973, n. 829 , cosi' come integrato dalla legge 20 marzo 1980, n. 75 ".