Articolo 78 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597
Articolo 77Articolo 79
Versione
1 gennaio 1974
Art. 78. Redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente



I censi, le decime, i quartesi e gli altri redditi di natura
fondiaria non determinabili catastalmente, ancorche' consistenti in prodotti del fondo o commisurati ad essi, concorrono a formare il reddito complessivo, per il periodo d'imposta in cui e' stato acquisito il diritto alla loro percezione, nell'ammontare risultante dai relativi titoli e senza alcuna deduzione.

I redditi di cui al precedente comma che non risultano da atti
scritti o che eccedono la misura in essi indicata concorrono a formare il reddito complessivo nell'ammontare e per il periodo d'imposta in cui sono stati percepiti.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1974
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