Articolo 42 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597
Articolo 41Articolo 43
Versione
1 gennaio 1974
Art. 42. Imputazione del reddito



I redditi di capitale concorrono a formare il reddito complessivo
per il periodo d'imposta in cui sono stati percepiti.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1974
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