Articolo 62 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597
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1 gennaio 1974
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24 aprile 1983
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17 febbraio 1985
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14 marzo 1988
Art. 62. Valutazione delle rimanenze



Le rimanenze dei beni indicati nel primo comma dell'art. 53 si
valutano distintamente per categorie omogenee, formate da tutti i beni del medesimo tipo e della medesima qualita'. Possono tuttavia essere inclusi nella stessa categoria beni dello stesso tipo ma di diversa qualita', i cui valori unitari non divergano sensibilmente, e beni di diverso tipo aventi uguale valore unitario.

Nel primo periodo d'imposta in cui si verificano, le rimanenze sono
valutate attribuendo a ogni unita' il valore risultante dalla divisione del costo complessivo dei beni prodotti e acquistati nel periodo stesso per la loro quantita'.

Nei periodi d'imposta successivi, se la quantita' delle rimanenze
e' aumentata rispetto al periodo precedente, le maggiori quantita', valutate a norma del secondo comma, costituiscono voci distinte per periodo di formazione. Se invece la quantita' e' diminuita, la diminuzione si imputa agli incrementi formati nei periodi d'imposta precedenti, a partire dal piu' recente.

Se il valore unitario dei beni, determinato a norma dei commi
precedenti, e' superiore al valore normale di essi nell'ultimo trimestre del periodo d'imposta, la valutazione puo' essere fatta moltiplicando l'intera quantita' di beni, indipendentemente dal periodo di formazione, per il valore normale.

((COMMA ABROGATO DAL D.L. 19 DICEMBRE 1984, N. 853, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 17 FEBBRAIO 1985, N. 17)) .



I prodotti in corso di lavorazione sono valutati in base ai costi
sostenuti nel periodo d'imposta.

Ai fini delle valutazioni di cui ai precedenti commi si comprendono
nei costi anche gli oneri accessori di diretta imputazione, esclusi gli interessi passivi e le spese generali.

Le rimanenze di un periodo d'imposta, determinate a norma del
presente articolo e tenuto anche conto delle rettifiche apportate dall'ufficio delle imposte, costituiscono le giacenze iniziali del periodo d'imposta successivo.

((COMMA ABROGATO DAL D.L. 19 DICEMBRE 1984, N. 853, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 17 FEBBRAIO 1985, N. 17))
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((COMMA ABROGATO DAL D.L. 19 DICEMBRE 1984, N. 853, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 17 FEBBRAIO 1985, N. 17)) .


((COMMA ABROGATO DAL D.L. 19 DICEMBRE 1984, N. 853, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 17 FEBBRAIO 1985, N. 17))

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Se per effetto dell'applicazione delle disposizioni contenute nel
presente articolo le rimanenze risultano rivalutate, l'ammontare della rivalutazione concorre per un quinto alla formazione del reddito di impresa nel periodo d'imposta in cui le variazioni sono apportate.

Il residuo importo concorre alla formazione del reddito in quote
costanti nei quattro periodi di imposta successivi.
Entrata in vigore il 14 marzo 1988
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