Le imposte sul reddito e quelle per le quali e' prevista la
rivalsa, anche facoltativa, non sono ammesse in deduzione. Le altre imposte sono deducibili nel periodo d'imposta in cui avviene il pagamento o ha inizio la riscossione dei ruoli nei quali sono iscritte. Gli accantonamenti per imposte non ancora definitivamente accertate sono deducibili nei limiti dell'ammontare corrispondente alle dichiarazioni annuali, agli accertamenti degli uffici o alle decisioni delle commissioni tributarie.
I contributi ad associazioni sindacali e di categoria sono
deducibili se e nella misura in cui sono corrisposti in base a formale deliberazione dell'associazione e con carattere di periodicita'.
((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 4 NOVEMBRE 1982, N. 626)) .