Articolo 61 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597
Articolo 60Articolo 62
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1 gennaio 1974
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Versione
8 novembre 1981
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Versione
14 marzo 1988
Art. 61. Altri costi e oneri



Le imposte sul reddito e quelle per le quali e' prevista la
rivalsa, anche facoltativa, non sono ammesse in deduzione. Le altre imposte sono deducibili nel periodo d'imposta in cui avviene il pagamento o ha inizio la riscossione dei ruoli nei quali sono iscritte. Gli accantonamenti per imposte non ancora definitivamente accertate sono deducibili nei limiti dell'ammontare corrispondente alle dichiarazioni annuali, agli accertamenti degli uffici o alle decisioni delle commissioni tributarie.

I contributi ad associazioni sindacali e di categoria sono
deducibili se e nella misura in cui sono corrisposti in base a formale deliberazione dell'associazione e con carattere di periodicita'.

((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 4 NOVEMBRE 1982, N. 626)) .
Entrata in vigore il 14 marzo 1988
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