Si considerano prodotti nel territorio dello Stato, ai fini
dell'applicazione dell'imposta nei confronti dei non residenti:
1) i redditi fondiari;
2) i redditi di capitale corrisposti dallo Stato, da soggetti
residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti;
3) i redditi di lavoro dipendente prestato nel territorio dello
Stato o prestato all'estero nell'interesse dello Stato e di altri enti pubblici, compresi i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 47;
4) i redditi di lavoro autonomo derivanti da attivita' esercitate
nel territorio dello Stato;
5) i redditi di impresa derivanti da attivita' esercitate nel
territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni;
6) i redditi diversi di cui al titolo VI derivanti da attivita'
svolte nel territorio dello Stato o relative a beni che si trovano nel territorio stesso;
7) le plusvalenze di cui alla lettera a) dell'art. 12 percepite
in dipendenza della liquidazione o cessione di aziende situate nel territorio dello Stato e i compensi di cui alla lettera b) dello stesso articolo percepiti in dipendenza del rilascio di immobili situati nel territorio dello Stato;
8) i redditi delle societa' o associazioni di cui allo art. 5
imputabili a soci non residenti a norma dello stesso articolo.
((9) indipendentemente dalle condizioni di cui ai numeri 3), 4) e
5) del presente comma, i compensi corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti per l'utilizzazione di marchi di Fabbrica e di commercio, di opere dell'ingegno, di invenzioni industriali e simili, nonche' per l'uso di veicoli, macchine ed altri beni mobili;
10) le plusvalenze realizzate mediante cessioni di quote di
societa' a responsabilita' limitata o di azioni non quotate in borsa, ovvero di azioni quotate in borsa attraverso le quali il cedente esercitava o poteva esercitare l'influenza dominante di cui all'art. 2359, primo comma, n. 2), del codice civile)) .
((Indipendentemente dalle condizioni di cui al n. 3) del comma
precedente, si considerano prodotti nel territorio dello Stato, se corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti, le pensioni, gli assegni ad esse assimilati, le rendite vitalizie di cui alla lettera e) dell'art. 47 e gli assegni periodici di cui alla lettera f) dello stesso articolo)) .