Per i redditi soggetti a tassazione separata , esclusi quelli indicati alla lettera e) dell'articolo 12, l'imposta e' determinata applicando all'ammontare di ciascuno di essi, al netto dell'imposta locale sui redditi in quanto dovuta, l'aliquota corrispondente alla meta' del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all'anno in cui e' sorto il diritto alla loro percezione, ovvero, per i redditi indicati ala lettera d) dello art. 12, all'anno in cui sono percepiti. ((PERIODO ABROGATO DAL D.L. 5 MARZO 1986, N. 57, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 APRILE 1986, N. 57))
Se in uno dei due anni anteriori non vi sia stato reddito imponibile si applica l'aliquota corrispondente al reddito complessivo netto dell'altro anno; se non vi sia stato reddito imponibile in alcuno dei due anni si applica l'aliquota minima della tabella delle aliquote IRPEF.
Per i redditi di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 12 conseguiti dalle societa' indicate nell'art. 5 si procede alla tassazione separata nei confronti di ciascun socio per la quota a lui spettante. (23)
--------------- AGGIORNAMENTO (23) La Corte Costituzionale, con sentenza 16-17 aprile 1985, n. 104 (in G.U. 1a s.s. 24/04/1985, n. 97-bis) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 12, lett. d) e 13 del d.P.R. 29 settembre 1973, n.597 (istituzione e disciplina dell'IRPEF), in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione , nella parte in cui non viene prevista la esclusione della tassazione anche separata dei redditi spettanti al contribuente costituiti da emolumenti arretrati per lavoro dipendente, quando tali redditi, sommati agli altri redditi percepiti dallo stesso contribuente nei singoli anni cui si riferiscono, non superano il minimo imponibile.