Articolo 82 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597
Articolo 81Articolo 83
Versione
1 gennaio 1974
Art. 82. Abolizione di altri tributi

Con decorrenza dal 1° gennaio 1974 sono aboliti:

a) le imposte sul reddito dominicale dei terreni, sul reddito agrario, sul reddito dei fabbricati e sui redditi di ricchezza mobile, l'imposta speciale sul reddito dei fabbricati di lusso, le relative sovrimposte erariali e locali;

b) l'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo, l'imposta sulle societa' e l'imposta sulle obbligazioni;

c) l'imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni e la relativa addizionale provinciale;

d) le imposte comunali di famiglia, di patente, sul valore locativo e il contributo per la manutenzione delle opere di fognatura;

e) il contributo speciale di cura, le contribuzioni speciali sui pubblici spettacoli e la tassa di musica applicati nelle stazioni di cura, soggiorno o turismo;

f) le imposte camerali previste dall' art. 52, lettere c) e d) del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 ;

g) le addizionali erariali e locali agli indicati tributi.

Con la stessa decorrenza sono abrogate le disposizioni relative ai tributi indicati nel precedente comma e ogni altra disposizione, non compatibili con quelle del presente decreto. ((1)) -------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598 , ha disposto (con l'art. 26) che "Con effetto dal 1 gennaio 1974 sono aboliti i tributi indicati nell' art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 , e sono abrogate le disposizioni relative ai tributi stessi e ogni altra disposizione, non compatibili con quelle del presente decreto."
Entrata in vigore il 1 gennaio 1974
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