Articolo 32 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597
Articolo 31Articolo 33
Versione
1 gennaio 1974
Art. 32. Reddito dei fabbricati



Il reddito dei fabbricati e' quello derivante dal possesso, a
titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, di costruzioni o porzioni di costruzioni stabili, di qualsiasi specie e destinazione, esistenti sul suolo o nel sottosuolo o assicurate stabilmente alla terra, suscettibili di reddito autonomo.

Si considerano parti integranti dei fabbricati le aree occupate
dalle costruzioni e quelle che ne costituiscono pertinenze.

Non si considerano produttivi di reddito i fabbricati destinati
esclusivamente all'esercizio del culto purche' compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione , ne' quelli esistenti nei cimiteri e loro dipendenze.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1974
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente