Costituiscono ricavi i corrispettivi delle cessioni di beni e delle
prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa, nonche' i corrispettivi delle cessioni di materie prime, materie sussidiarie, semilavorati e merci acquistati per essere impiegati nella produzione, al netto dei relativi sconti, abbuoni e premi.
I titoli azionari e obbligazionari e i titoli similari si
comprendono fra i beni al cui scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa quando questa ha per oggetto specifico, ancorche' non esclusivo, l'assunzione di partecipazioni in societa' o enti, la compravendita, il possesso e la gestione di titoli pubblici o privati o alcuna di tali attivita' e, in ogni caso, per le societa' in nome collettivo e in accomandita semplice.
I corrispettivi si considerano conseguiti:
a) per le cessioni di beni mobili, alla data della consegna o
della spedizione o a quella, se posteriore, in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprieta' o di altro diritto reale;
b) per le cessioni di beni immobili, alla data della stipulazione
dell'atto o a quella, se posteriore, in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprieta' o di altro diritto reale;
c) per le prestazioni di servizi, alla data in cui sono ultimate,
ovvero, per quelle dipendenti da contratti di locazione, mutuo, assicurazione e altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici, alle date di maturazione dei corrispettivi.
Ai fini del comma precedente non si tiene conto delle clausole di
riserva della proprieta' e le locazioni con clausole di trasferimento della proprieta' vincolanti per ambedue le parti sono assimilate alle vendite con riserva della proprieta'.
Si comprendono tra i ricavi:
a) il valore normale dei beni indicati nel primo e nel secondo
comma destinati al consumo personale, o familiare dell'imprenditore o ad altre finalita' estranee, all'esercizio dell'impresa o assegnati ai soci;
b) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.P.R. 30 DICEMBRE 1980, N. 897)) .