Articolo 64 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597
Articolo 62Articolo 65
Versione
1 gennaio 1974
Art. 64. Valutazione dei titoli



Le disposizioni dell'art. 62, in quanto applicabili, valgono anche
per la valutazione dei titoli azionari, obbligazionari e similari di cui al secondo comma dell'art. 53, salvo, quanto stabilito nei successivi commi del presente articolo.

Si considerano della stessa categoria i titoli emessi da uno stesso
soggetto e aventi uguali caratteristiche.

Il numero e il valore nominale delle azioni ricevute gratuitamente
si aggiungono al numero e al costo di quelle gia' possedute in proporzione alle quantita' delle singole voci della corrispondente categoria. Nella stessa proporzione l'aumento gratuito del valore nominale delle azioni gia' possedute si aggiunge al costo delle azioni stesse.

Le disposizioni del precedente comma non si applicano se le azioni
ricevute gratuitamente o l'aumento del valore nominale di quelle gia' possedute non costituiscono reddito ai sensi dell'art. 45. In tal caso il numero delle azioni gratuite si aggiunge al numero di quelle gia' possedute in proporzione alle quantita' delle singole voci della corrispondente categoria.

Il valore normale dei titoli quotati in borsa e' determinato in
base alla media dei prezzi di compenso dell'ultimo trimestre del periodo d'imposta. Per le azioni e i titoli similari non quotati in borsa si tiene proporzionalmente conto delle diminuzioni patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato dalle societa' emittenti, in confronto all'ultimo bilancio anteriore alla data in cui le azioni vennero acquistate, o da deliberazioni adottate ai sensi dell' art. 2446 del codice civile ; per le obbligazioni e i titoli similari non quotati in borsa si tiene conto delle diminuzioni di valore comprovate da elementi certi e precisi.

Le somme versate a copertura di perdite delle societa' emittenti,
in base a formale deliberazione di queste e in proporzione alle quote di partecipazione, si aggiungono al costo delle azioni in proporzione alle quantita' delle singole voci della corrispondente categoria. Di esse non si tiene conto ai fini della determinazione del valore normale delle azioni non quotate in borsa.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1974
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