Articolo 49 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597
Articolo 48Articolo 50
Versione
1 gennaio 1974
Art. 49. Reddito di lavoro autonomo



Il reddito di lavoro autonomo e' quello derivante dall'esercizio di
arti e professioni, compreso l'esercizio in forma associata di cui alla lettera, c) del terzo comma dell'art. 5.

Per l'esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per
professione abituale, ancorche' non esclusiva, senza vincolo di subordinazione, di attivita' diverse da quelle considerate nei titoli II e V.

Sono inoltre redditi di lavoro autonomo:

a) i redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa aventi per oggetto la prestazione, senza vincolo di subordinazione, di attivita' diverse da quelle considerate nei titoli II e V, quali i redditi derivanti dagli uffici di amministratore, sindaco o revisore di societa' ed enti, quelli derivanti dalla collaborazione a giornali, riviste ed enciclopedie, e simili;

b) i redditi derivanti dalla utilizzazione economica di marchi di
fabbrica e di commercio e dalla utilizzazione economica di opere dell'ingegno, invenzioni industriali e simili, quando non sono conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali o da societa' in nome collettivo e in accomandita semplice;

c) i redditi derivanti dalla partecipazione ad associazioni in
partecipazione in qualita' di associato quando l'apporto e' costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro.

Costituiscono inoltre reddito di lavoro autonomo anche le
indennita' di cui alle lettere f) e g) dell'art. 12.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1974
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