Articolo 17 del Decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18
Articolo 14Articolo 18
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16 febbraio 2016
Art. 17. Disposizioni in materia di gestione collettiva del risparmio per favorire il credito alle imprese 1. Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) All'articolo 1, comma 1, lettera k), dopo le parole: «inclusi quelli erogati» sono inserite le seguenti: «, a favore di soggetti diversi da consumatori,»;
b) Nella Parte II, Titolo III, dopo il Capo II-quater e' inserito il seguente:

«Capo II-quinquies
Oicr di credito

Art. 46-bis
Erogazione diretta di crediti da parte di FIA italiani

1. I FIA italiani possono investire in crediti, a valere sul proprio patrimonio, a favore di soggetti diversi da consumatori, nel rispetto delle norme del presente decreto e delle relative disposizioni attuative adottate ai sensi degli articoli 6, comma 1, e 39.

Art. 46-ter
Erogazione diretta di crediti da parte di FIA UE in Italia

1. I FIA UE possono investire in crediti, a valere sul proprio patrimonio, a favore di soggetti diversi da consumatori, in Italia nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) il FIA UE e' autorizzato dall'autorita' competente dello stato membro d'origine a investire in crediti, inclusi quelli erogati a valere sul proprio patrimonio, nel paese di origine;
b) il FIA UE ha forma chiusa e lo schema di funzionamento dello stesso, in particolare per quanto riguarda le modalita' di partecipazione, e' analogo a quello dei FIA italiani che investono in crediti;
c) le norme del paese d'origine del FIA UE in materia di contenimento e di frazionamento del rischio, inclusi i limiti di leva finanziaria, sono equivalenti alle norme stabilite per i FIA italiani che investono in crediti. L'equivalenza rispetto alle norme italiane puo' essere verificata con riferimento anche alle sole disposizioni statutarie o regolamentari del FIA UE, a condizione che l'autorita' competente dello stato membro di origine ne assicuri l'osservanza.
2. I gestori che gestiscono FIA UE che intendono investire in crediti a valere sul proprio patrimonio in Italia comunicano tale intenzione alla Banca d'Italia. Il FIA UE non puo' iniziare ad operare prima che siano trascorsi sessanta giorni dalla comunicazione, entro i quali la Banca d'Italia puo' vietare l'investimento in crediti a valere sul proprio patrimonio in Italia.
3. Ai gestori si applica l'articolo 8, comma 1. La Banca d'Italia puo' prevedere la partecipazione dei FIA UE di cui al comma 1 alla centrale dei rischi e puo' prevedere altresi' che la partecipazione avvenga per il tramite di banche e intermediari iscritti all'albo di cui all' articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 .
4. Restano ferme le disposizioni italiane applicabili ai FIA UE sulla commercializzazione di azioni o quote e in ogni altra materia non espressamente regolata dal presente articolo.
5. La Banca d'Italia detta le disposizioni attuative del presente articolo.

Art. 46-quater
Altre disposizioni applicabili

1. Ai crediti erogati in Italia da parte di FIA italiani e FIA UE, a valere sul proprio patrimonio, si applicano le disposizioni sulla trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti di cui al Titolo VI, Capi I e III, con esclusione dell'articolo 128-bis, e le disposizioni sulle sanzioni amministrative di cui al Titolo VIII, Capi V e VI, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , fermo restando quanto previsto dall'articolo 23, comma 4 del presente decreto.
2. Al rispetto degli obblighi previsti dalle disposizioni indicate al comma 1 e' tenuto il gestore del FIA. ».
2. All' articolo 26, comma 5-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , prima delle parole: «La ritenuta di cui al comma 5» sono inserite le seguenti: «Ferme restando le disposizioni in tema di riserva di attivita' per l'erogazione di finanziamenti nei confronti del pubblico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 .».
Entrata in vigore il 16 febbraio 2016
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