Articolo 3 del Decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18
Articolo 2 bisArticolo 5
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21 dicembre 2017
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21 novembre 2018
Art. 3. Ambito di applicazione 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, per diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' autorizzato a concedere la garanzia dello Stato sulle passivita' emesse nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione di cui all' articolo 1 della legge 30 aprile 1999, n. 130 , a fronte della cessione da parte di banche e di intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all' articolo 106 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385 , di seguito denominati "societa' cedenti", aventi sede legale in Italia di crediti pecuniari, compresi i crediti derivanti da contratti di leasing, classificati come sofferenze, nel rispetto dei criteri e condizioni indicati nel presente Capo. (3) ((5)) 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze puo' con proprio decreto estendere il periodo di cui al comma 1, fino a un massimo di ulteriori diciotto mesi, previa approvazione da parte della Commissione europea.
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data della positiva decisione della Commissione europea sul regime di concessione della garanzia dello Stato di cui al comma 1, nomina, previa approvazione di quest'ultima, un soggetto qualificato indipendente per il monitoraggio della conformita' del rilascio della garanzia a quanto previsto nel presente capo e nella decisione della Commissione europea. Ai relativi oneri si provvede, nel limite massimo di euro 1 milione per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, a valere sulle risorse della contabilita' speciale di cui all'articolo 12.

--------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il Decreto 21 novembre 2017 (in G.U. 6/12/2017, n. 285) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il periodo di cui al comma 1 dell'art. 3 del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49 , e' esteso fino al 6 settembre 2018". --------------- AGGIORNAMENTO (5)
Il Decreto 10 ottobre 2018 (in G.U. 06/11/2018, n. 258) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il periodo di cui al comma 1 dell'art. 3 del decreto-legge, come prolungato ai sensi dell'art. 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2017, e' esteso di ulteriori 6 mesi, sino al 6 marzo 2019".
Entrata in vigore il 21 novembre 2018
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