Articolo 18 del Decreto 5 marzo 2015, n. 30
Articolo 17
Versione
3 aprile 2015
Art. 18. Disposizioni transitorie 1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' abrogato il decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 24 maggio 1999, n. 228 .
2. I FIA chiusi per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sia ancora scaduto il termine entro il quale devono essere sottoscritte le quote o le azioni, possono modificare il regolamento o lo statuto, previa deliberazione dell'assemblea dei quotisti nel caso di fondi, per prevedere i casi in cui e' possibile una proroga del termine di sottoscrizione non superiore a dodici mesi per il completamento della raccolta del patrimonio. La proroga deve in ogni caso essere deliberata, previa modifica del regolamento o dello statuto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. I gestori si adeguano alle nuove disposizioni in materia di conferimento di incarichi agli esperti indipendenti, di cui agli articoli 16 e 17, alla prima scadenza contrattuale utile e, comunque, non oltre tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
Note all'art. 18:
Per i riferimenti al decreto ministeriale 24 maggio 1999, n. 228 , abrogato dal presente regolamento, si veda nelle Note alle premesse.
Entrata in vigore il 3 aprile 2015
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